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IL NUOVO CONTO ENERGIA FOTOVOLTAICO

 

Premessa

Il conto energia fotovoltaico è il programma di incentivazione in conto esercizio per la promozione di elettricità da fonte solare, che attribuisce un incentivo economico in funzione dei kWh prodotti dall'impianto e consumati dall'utente.
L'attuale dispositivo è disciplinato dal DM 19 febbraio 2007, che ha modificato il meccanismo introdotto per l'anno precedente dal DM 28/07/2005.

Dal nuovo conto energia sono escluse le altre fonti rinnovabili, quali eolico, biomassa, cogenerazione ecc.

Requisiti necessari

Possono beneficiare delle tariffe incentivanti:

  • le persone fisiche;
  • le persone giuridiche;
  • i soggetti pubblici;
  • i condomini di unità abitative e/o di edifici.

La delibera dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (AEEG) n. 90/07 ha definito le procedure che devono essere seguite per l’entrata in esercizio degli impianti fotovoltaici e l’ammissione al regime di incentivazione previsto per la produzione da fotovoltaico.
Insieme alla delibera n. 90/07, l'AEEG ha emesso la delibera n. 88/07 e la n. 89/07 che hanno introdotto nuove misure a favore dei piccoli impianti di produzione di energia elettrica con particolare riguardo alle fonti rinnovabili e alla cogenerazione. In particolare, la n. 88/07 definisce i criteri puntuali per la misura dell’energia elettrica prodotta e la n. 89/07 tiene conto di quelli per la connessione alla rete.
Con il nuovo conto energia, gli impianti fotovoltaici devono entrare in esercizio in data successiva all'entrata in vigore della delibera AEEG n. 90/07 e a seguito di interventi di nuova costruzione, rifacimento totale o potenziamento. Per questi ultimi è possibile accedere alle tariffe incentivanti limitatamente alla produzione aggiuntiva ottenuta a seguito dell'intervento di potenziamento, ma non al premio (descritto nell'art. 7 del DM 19/02/2007).
Un altro dei requisiti che permette l'accesso alle tariffe incentivanti e al premio è che gli impianti fotovoltaici non abbiano già beneficiato di quelle introdotte dai precedenti decreti del conto energia.
Se l'impianto fotovoltaico è stato realizzato tra l'1 ottobre 2005 e la data di entrata in vigore della delibera AEEG n. 90/07 e se non ha beneficiato delle tariffe stabilite con i DM del 28 luglio 2005 e del 6 febbraio 2006 può comunque usufruire delle incentivazioni del nuovo decreto (art. 4 comma 7). In tal caso occorre trasmettere la richiesta di concessione della tariffa incentivante entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della delibera dell'AEEG n.90/07 (art. 4 comma 8).

Tipologie impiantistiche ammesse

L'impianto fotovoltaico può essere:

  • "non integrato", quando i moduli sono ubicati al suolo, ovvero con moduli collocati, con modalità diverse dalle tipologie di cui agli allegati 2 e 3, sugli elementi di arredo urbano e viario, sulle superfici esterne degli involucri di edifici, di fabbricati e strutture edilizie di qualsiasi funzione e destinazione (art. 2, comma b1);
  • "parzialmente integrato", quando i moduli sono posizionati, secondo le tipologie elencate in allegato 2, su elementi di arredo urbano e viario, superfici esterne degli involucri di edifici, fabbricati, strutture edilizie di qualsiasi funzione e destinazione (art. 2, comma b2);
  • "con integrazione architettonica", quando i moduli sono integrati, secondo le tipologie elencate in allegato 3, in elementi di arredo urbano e viario, superfici esterne degli involucri di edifici, fabbricati, strutture edilizie di qualsiasi funzione e destinazione (art. 2, comma b3).

Da notare che le ultime 2 tipologie impiantistiche e gli impianti fotovoltaici la cui potenza è non superiore a 20 kW, sono considerati non industriali e conseguentemente non sono soggetti alla verifica ambientale, ammesso che non siano situati in aree protette (art. 5, comma 8).

Procedure necessarie

Per accedere alle tariffe incentivanti bisogna inoltrare al gestore di rete il progetto preliminare dell'impianto e richiederne la connessione alla rete (art.5, comma 1). Se l'impianto fotovoltaico ha una potenza compresa tra 1 e 20 kW occorre precisare se ci si vuole avvalere del servizio di scambio sul posto per l'energia elettrica prodotta.
Oltre alla comunicazione di fine lavori al gestore di rete da parte del soggetto che ha realizzato l'impianto fotovoltaico, il titolare dell'impianto (il soggetto responsabile) deve far pervenire, entro 60 giorni al GSE, richiesta di concessione della pertinente tariffa incentivante, unitamente alla documentazione finale di entrata in esercizio. Il mancato rispetto, comporta la non ammissibilità alle tariffe incentivanti (art. 5, comma 4).

Per richiedere l'incentivazione, è possibile utilizzare quanto pubblicato sul sito del GSE e preparare automaticamente:

  • la richiesta dell’incentivo (All. A1/A1p)
  • la scheda tecnica finale dell’impianto (All. A2/A2p)
  • la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (All. A4/A4P)
  • la richiesta di premio per uso efficiente dell’energia (opzionale – All. A3a/A3b)
Le richieste per l’incentivazione, stampate e corredate dell’apposita documentazione di supporto, dovranno essere inoltrate all'indirizzo di posta indicato.
Il GSE, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di accesso alla tariffa incentivante e verificato il rispetto delle disposizioni del decreto, comunica al soggetto responsabile la tariffa riconosciuta (art. 5, comma 5).

Gli impianti fotovoltaici possono essere installati in aree classificate agricole. Non è quindi necessario variare la destinazione d'uso del sito in cui si vuole installare l'impianto (art. 5, comma 9).

Tariffe incentivanti riconosciute

Le tariffe incentivanti si applicano agli impianti entrati in esercizio tra la data di entrata in vigore della delibera AEEG n. 90/07 e il 31 dicembre 2008.
A seconda della tipologia utilizzata dall'impianto fotovoltaico, le tariffe incentivanti possono essere riassumibili nella tabella sotto riportata, dove i valori sono espressi in €/kWh prodotti dall'impianto.

Potenza nominale
dell'impianto P(kW)
Non integrati
(art. 2, comma 1, lettera b1)
Parzialmente integrati
(art. 2 comma 1, lettera b2)
Con integrazione architettonica
(art. 2, comma 1, lettera b3)
A 1≤P≤3 0,40 0,44 0,49
B 3<P≤20 0,38 0,42 0,46
C P>20 0,36 0,40 0,44

La tariffa incentivante riconosciuta viene corrisposta per 20 anni e rimane costante in moneta corrente, senza quindi essere aggiornata con il tasso d'inflazione.
Le tariffe incentivanti dal 1 gennaio 2009 al 31 dicembre 2010 saranno ridotte del 2% per ogni anno successivo al 2008. Varranno sempre per 20 anni e rimarranno costanti nel medesimo periodo, senza quindi aggiornamenti con i tassi d'inflazione (art. 6, comma 2).